INAIL: aggiornamento tassi d’interesse e sanzioni sui premi assicurativi
Con la circolare n. 27 del 22 aprile 2025, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento dei tassi d’interesse e delle sanzioni civili applicabili. a decorrere dal 17 aprile 2025, ai debiti relativi a premi assicurativi e oneri accessori.
I tassi sono aggiornati annualmente in base al tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Per l’anno in corso, il tasso di riferimento è fissato al 2,40%.
La circolare riporta inoltre i valori aggiornati per le rateazioni:
- 8,40%: interesse applicabile ai piani di rateazione dei debiti per premi e accessori;
- 7,90%: misura delle sanzioni civili.
Il pagamento rateale dei debiti relativi a premi assicurativi e oneri accessori prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato sommando 6 punti percentuali al tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza.
Di conseguenza, per le richieste di rateazione presentate a partire dal 23 aprile 2025, i relativi piani di ammortamento saranno calcolati applicando un tasso di interesse dell’8,40%.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione civile annua pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, con un limite massimo del 40% dell’importo non versato.
Se il debito risulta da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione è pari all’8,15%. Se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni, senza contestazioni, la sanzione scende al 2,65%.
In caso di evasione contributiva, se la regolarizzazione avviene entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione sarà 8,15% se il pagamento avviene entro 30 giorni, e 10,15% se avviene entro 90 giorni. In ogni caso, la sanzione civile non può eccedere il 40% dell’importo dei premi non versati entro il termine di legge.
Redazione redigo.info