Lavoratori intermittenti: aggiornate le modalità per l’invio del flusso Uniemens
Con il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, l’INPS fornisce indicazioni operative sulla corretta compilazione del flusso mensile Uniemens da parte dei datori di lavoro privati non agricoli, con particolare riferimento ai lavoratori intermittenti, sia con indennità di disponibilità, sia senza. Le precisazioni riguardano soprattutto il calcolo della forza aziendale, parametro fondamentale per la determinazione di alcuni obblighi contributivi.
Dal 2001, all’interno dei flussi mensili Uniemens trasmessi dai datori di lavoro privati all’INPS, è previsto il campo “ForzaAziendale“, destinato a rappresentare la dimensione dell’organico aziendale. Questo elemento riveste particolare importanza, poiché il dato in esso riportato incide su specifici obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro. In questo campo obbligatorio, devono essere indicati:
- tutti i dipendenti a tempo pieno, compresi quelli non retribuiti;
- i lavoratori a tempo parziale, proporzionati in base all’orario di lavoro effettivamente svolto;
- i lavoratori intermittenti, computati in base all’orario di lavoro effettivamente lavorato nel semestre precedente il mese di competenza, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015.
Poiché la norma prevede che il calcolo dell’organico per i lavoratori intermittenti sia basato su un periodo plurimensile, anche il riferimento orario deve essere rapportato al valore teorico semestrale previsto dal contratto.
A partire dalla denuncia relativa ad aprile 2025, l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti privi di indennità di disponibilità dovrà essere effettuato anche nei mesi in cui non viene erogato alcun compenso.
In questi casi:
- va inserito, per l’intero mese, il solo codice “NR00” nel campo “TipoLavStat”;
- non devono essere valorizzate le settimane.
Di conseguenza, le Strutture territoriali INPS non devono più sospendere le matricole riferite a datori di lavoro che impiegano esclusivamente lavoratori intermittenti senza indennità, nei mesi in cui questi non svolgono attività lavorativa.
Redazione redigo.info