Variazione (al 2 per cento) del saggio di interessi legali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294/2024 è pubblicato il dm 10 dicembre 2024 (MEF) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del Codice civile).

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento

L’art. 116, c. 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali, purché integralmente pagati i contributi dovuti. La misura del 2 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.

Il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato, per le esposizioni debitorie pendenti alla detta data, secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (tenuto conto delle variazioni intervenute nel tempo).

Il mancato o tardivo versamento dei contributi o premi per incertezze amministrative o di giurisprudenza circa la ricorrenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto, comporta la debenza degli interessi legali, a condizione che il versamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dall’INPS.

La misura del 2 per cento sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

L’INPS spiega – circolare n. 1/2025 – che il decreto 10 dicembre 2024 produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio scorso. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2 per cento si applica:

– alle prestazioni pensionistiche e

– alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto

in pagamento dal 1° gennaio 2025.