Rappresentante fiscale. I criteri di accesso al ruolo in un Dm a firma Leo
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 164/1999 (articolo 8, comma 1), possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale. Devono, però, preventivamente rilasciare una garanzia. Ove intendano assumere il ruolo mediante dichiarazione dovranno, invece, attestare i propri requisiti soggettivi.
Con decreto del 9.12.2024, pubblicato in GU n. 297 e presente nella sezione Leggi e Prassi di redigo.info, il viceministro MEF, Maurizio Leo, individua i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo.
La garanzia di cui sopra deve avere un valore massimale minimo, pari a:
a. 30.000 € per i rappresentanti fiscali di soggetti che vanno da due a nove;
b. 100.000 € se vengono rappresentati da dieci a cinquanta soggetti;
c. 300.000 € ove i rappresentati siano da cinquantuno a cento;
d. 1.000.000 € nel caso di un numero di soggetti rappresentati che vada da centouno a mille;
e. infine, 2.000.000 € per i rappresentanti fiscali dedicati a soggetti che superano i mille.
Al di sopra di tale ultima cifra si passa alla fascia superiore. In questo caso, il rappresentante fiscale presta garanzia con nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alle Entrate.
Chi assume una sola rappresentanza esibirà la dichiarazione sopra indicata ai fini della acquisizione del ruolo.
Effetti delle mancanze del rappresentante fiscale su dichiarazione o prestazione garanzia
Se viene constatata la mancata presentazione della dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero la mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante – via PEC o raccomandata A/R – l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA nei confronti del soggetto rappresentato.
Redazione Redigo.info