CCNL aziende termali: l’ipotesi di accordo dell’8.10.2024
Nella serata dell’8 ottobre 2024, Federterme, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmato l’ipotesi di accordo del CCNL aziende termali (K461).
Si tratta di un rinnovo importante sia per il comparto che per i 15.000 tra addette e addetti che prestano la propria opera all’interno di tali aziende. La vigenza contrattuale è dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.
Nuovi minimi dal 1° ottobre 2024
Tra le principali integrazioni, viene previsto un aumento economico complessivo a regime di 200 euro al livello 4:
- la prima tranche di aumento salariale, pari a 60 euro, è erogata con la retribuzione di ottobre 2024;
- le tranches dalla seconda alla quinta, tutte pari a 35 euro, saranno erogate rispettivamente a: giugno 2025; dicembre 2025; giugno 2026; dicembre 2026.
Di seguito i nuovi minimi previsti:
Livello | Minimo dal 01/10/2024 | Minimo dal 01/06/2025 | Minimo dal 01/12/2025 | Minimo dal 01/06/2026 | Minimo dal 01/12/2026 |
1AS | 1.849,22 € | 1.914,85 € | 1.980,47 € | 2.046,10 € | 2.111,72 € |
1BS | 1.733,55 € | 1.795,07 € | 1.856,60 € | 1.918,12 € | 1.979,64 € |
1 | 1.571,74 € | 1.627,52 € | 1.683,30 € | 1.739,08 € | 1.794,86 € |
2 | 1.286,66 € | 1.332,33 € | 1.377,99 € | 1.423,65 € | 1.469,32 € |
3 | 1.078,64 € | 1.116,92 € | 1.155,20 € | 1.193,48 € | 1.231,76 € |
4S | 1.017,02 € | 1.053,11 € | 1.089,20 € | 1.125,30 € | 1.161,39 € |
4 | 986,20 € | 1.021,20 € | 1.056,20 € | 1.091,20 € | 1.126,20 € |
5 | 878,13 € | 909,30 € | 940,47 € | 971,64 € | 1.002,82 € |
6 | 770,60 € | 797,94 € | 825,28 € | 852,63 € | 879,97 € |
Istituzione assistenza sanitaria integrativa
Nel contratto precedente si prevedeva di già l’istituzione di un Fondo per l’assistenza sanitaria integrazione; istituzione avvenuta proprio con l’ipotesi di ottobre. Le Parti hanno convenuto, infatti, di avviare il percorso di adesione al FONTUR (Fondo di assistenza sanitaria integrativa turismo).
Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato saranno iscritti al FONTUR, tramite il pagamento, all’atto di iscrizione, di una quota una tantum per ciascun iscritto pari a 15,00 € a carico dall’azienda. Per il funzionamento del Fondo è dovuto, inoltre, per ciascun dipendente iscritto, un contributo pari a 10,00 € a carico datore e 2,00 € a carico lavoratore.
L’azienda che omette i suddetti contributi è tenuta obbligatoriamente a versare un EDR non riassorbibile pari a 16,00 € lordi, da corrispondere per 14 mensilità.
Tra i permessi di cui godono i dipendenti delle aziende termali, troviamo anche l’introduzione del congedo per le donne vittime di violenza di genere, per le quali è previsto, secondo la normativa di legge, un periodo di congedo pari a 3 mesi (su base oraria o giornaliera) e il diritto di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.
La lavoratrice che usufruisce del congedo, perché inserita in percorsi di protezione, ha il dovere di preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando altresì l’inizio e la fine del periodo di permesso richiesto.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info