CCNL aziende termali: l’ipotesi di accordo dell’8.10.2024

Nella serata dell’8 ottobre 2024, Federterme, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmato l’ipotesi di accordo del CCNL aziende termali (K461).

Si tratta di un rinnovo importante sia per il comparto che per i 15.000 tra addette e addetti che prestano la propria opera all’interno di tali aziende. La vigenza contrattuale è dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.

Nuovi minimi dal 1° ottobre 2024

Tra le principali integrazioni, viene previsto un aumento economico complessivo a regime di 200 euro al livello 4:

  • la prima tranche di aumento salariale, pari a 60 euro, è erogata con la retribuzione di ottobre 2024;
  • le tranches dalla seconda alla quinta, tutte pari a 35 euro, saranno erogate rispettivamente a: giugno 2025; dicembre 2025; giugno 2026; dicembre 2026.

Di seguito i nuovi minimi previsti:

LivelloMinimo dal 01/10/2024Minimo dal 01/06/2025Minimo dal 01/12/2025Minimo dal 01/06/2026Minimo dal 01/12/2026
1AS1.849,22 €1.914,85 €1.980,47 €2.046,10 €2.111,72 €
1BS1.733,55 €1.795,07 €1.856,60 €1.918,12 €1.979,64 €
11.571,74 €1.627,52 €1.683,30 €1.739,08 €1.794,86 €
21.286,66 €1.332,33 €1.377,99 €1.423,65 €1.469,32 €
31.078,64 €1.116,92 €1.155,20 €1.193,48 €1.231,76 €
4S1.017,02 €1.053,11 €1.089,20 €1.125,30 €1.161,39 €
4986,20 €1.021,20 €1.056,20 €1.091,20 €1.126,20 €
5878,13 €909,30 €940,47 €971,64 €1.002,82 €
6770,60 €797,94 €825,28 €852,63 €879,97 €
Rimango festi gli importi della contingenza e dell’EDR di 10,33 €.

Istituzione assistenza sanitaria integrativa

Nel contratto precedente si prevedeva di già l’istituzione di un Fondo per l’assistenza sanitaria integrazione; istituzione avvenuta proprio con l’ipotesi di ottobre. Le Parti hanno convenuto, infatti, di avviare il percorso di adesione al FONTUR (Fondo di assistenza sanitaria integrativa turismo).

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato saranno iscritti al FONTUR, tramite il pagamento, all’atto di iscrizione, di una quota una tantum per ciascun iscritto pari a 15,00 € a carico dall’azienda. Per il funzionamento del Fondo è dovuto, inoltre, per ciascun dipendente iscritto, un contributo pari a 10,00 € a carico datore e 2,00 € a carico lavoratore.
L’azienda che omette i suddetti contributi è tenuta obbligatoriamente a versare un EDR non riassorbibile pari a 16,00 € lordi, da corrispondere per 14 mensilità.

Tra i permessi di cui godono i dipendenti delle aziende termali, troviamo anche l’introduzione del congedo per le donne vittime di violenza di genere, per le quali è previsto, secondo la normativa di legge, un periodo di congedo pari a 3 mesi (su base oraria o giornaliera) e il diritto di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

La lavoratrice che usufruisce del congedo, perché inserita in percorsi di protezione, ha il dovere di preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 7 giorni, indicando altresì l’inizio e la fine del periodo di permesso richiesto.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info