Considerazioni CdL sulla patente a crediti: l’ultimo approfondimento
La patente a crediti nell'ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’ultimo approfondimento in merito all’applicazione della patente a crediti. Nel documento le prime considerazioni e le indicazioni operative da seguire.
Dal 1° ottobre 2024, difatti, è consentita l’attività nei cantieri solo in possesso della patente a crediti. Sono chiamati alla novella disciplina le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nei cantieri temporanei o mobili.
Risultano esclusi dalla disciplina:
- coloro che effettuano “mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA.
Normativa sulla patente a crediti
La disciplina regolatoria riguardante la patente a crediti è contenuta all’interno dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2024 (recante: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare), convertito poi dalla Legge n. 56/2024.
L’attuazione della normativa invece è contenuta nel DM n. 132/2024, nel quale viene delegato all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) la definizione degli aspetti puramente applicativi per il rilascio e la gestione della patente.
Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, anche l’INL è intervenuto, rendendo note le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande relative alle patenti a crediti. La circolare specifica, inoltre, che, entro il 31 ottobre 2024, è necessario aver provveduto all’invio dell’autocertificazione/dichiarazione, perché vincolata alla richiesta della patente stessa e necessaria per operare in cantiere dal 1° novembre.
Aspetti generali
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100. La richiesta atta ad accedere ai crediti aggiuntivi risulta possibile solo dopo l’implementazione della piattaforma informatica, e al riconoscimento di: requisiti posseduti già alla presentazione della domanda (con effetto retroattivo) o conseguiti dopo la presentazione della stessa (aggiornando il punteggio inizialmente detenuto).
Sono stati comunicati, in aggiunta, i criteri, ovvero:
- storicità dell’azienda;
- mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
- attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- altre attività, investimenti o formazione.
Al contrario, i punti possono essere decurtati. La decurtazione dei crediti prevede l’emissione di provvedimenti definitivi in capo all’impresa, datori di lavoro, dirigenti. La decurtazione avviene anche in caso di:
- più violazioni;
- provvedimenti definitivi e comunicazione (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni divenute definitive);
- contatti con le sedi giudiziarie;
- applicazione delle sanzioni (applicate alle condotte illecite a partire dal 1° ottobre 2024).
Le sanzioni previste
A proposito di sanzioni, queste sono previste in caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti. Sono previsti: divieto di operare in cantiere; sanzioni amministrative e/o esclusione da lavori pubblici per 6 mesi; responsabilità del committente/responsabile dei lavori; destinazione degli introiti delle sanzioni.
E’ possibile, però, avviare la procedura di recupero, la quale prevede la valutazione da parte di una Commissione territoriale, composta da rappresentati dell’INL e dell’INAIL.
I requisiti richiesti per il rilascio della patente a crediti
I requisiti previsti per il rilascio della patente sono i seguenti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi previsti;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità e del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla legge.
Revoca e sospensione della patente
La patente a crediti è soggetta a revoca e sospensione. La revoca viene applicata qualora venga accertata una dichiarazione non veritiera riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti richiesti; la sospensione, invece, si attua qualora nei cantieri si verificassero infortuni con esito fatale o invalidante, in modo permanente e totale o parziale.
La durata della sospensione è stabilita fino a 12 mesi.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info