CNDCEC sulla direttiva CSRD – rendicontazione di sostenibilità

Nuovo documento di ricerca del CNDCEC, tema del 24 settembre: l’inquadramento normativo relativo alla direttiva CSRD. Il testo ha l’intento di guidare gli addetti ai lavori nella comprensione degli impatti del decreto sulla normativa previgente.

Il decreto disciplina i contenuti della rendicontazione di sostenibilità e gli obiettivi di eventuali strategie, politiche e azioni attuate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità. Illustrate la rendicontazione di sostenibilità individuale e la rendicontazione consolidata.

La direttiva CSRD

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), il cui scopo è quello di allargare il numero di imprese sottoposte all’obbligo di rendicontazione e definire requisiti più stringenti sulle informazioni da rendicontare, è la direttiva di reporting sulla sostenibilità. Si rivolge a società costituite secondo determinati modelli societari quali imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate, sono escluse le micro-imprese.

La nuova normativa ha introdotto altresì la figura del revisore della sostenibilità. Disciplina anche le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modifica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057).

Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili acquistano, in tale contesto, un ruolo di rilievo: sono i professionisti che affiancano le imprese nelle attività finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità e svolgono direttamente l’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Ambito di applicazione della direttiva

I soggetti destinatari della normativa sono individuati nelle società costituite sotto forma di:

  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice, qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I della direttiva 2013/34/UE7 o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nell’allegato I.

Regime transitorio

Le disposizioni transitorie sono contenute all’interno dell’art. 18 del decreto, nel quale si definisce:

  • la validità, fino alla scadenza concordata, agli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.lgs. 254/201623, dalle imprese di grandi dimensioni soggette agli obblighi del decreto anche ai fini dello svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. È, comunque, prevista la possibilità di una risoluzione anticipata dell’incarico con attribuzione di uno nuovo;
  • che, con riguardo all’incarico di attestazione conferito da enti di interesse pubblico e avente a oggetto la conformità della dichiarazione non finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.lgs. 254/2016, l’attività svolta prima dell’entrata in vigore del decreto non venga computata ai fini della durata massima novennale prevista dall’art. 13, comma 2-ter, del D.lgs. 39/2010, introdotto con l’art. 9 del decreto;
  • che, fino al 6 gennaio 2030, gli obblighi stabiliti in capo alla società madre con sede al di fuori dell’Unione Europea possano essere adempiuti, su base consolidata, dalla società figlia, con sede nel territorio dell’Unione Europea, sottoposta al controllo della medesima società madre, che presenti i ricavi più elevati risultanti dalle vendite e dalle prestazioni (anche su base consolidata) in almeno uno dei cinque esercizi precedenti.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info