Versamento delle imposte per la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino
Nuovo documento di ricerca firmato dal CNDCEC e datato 20 settembre 2024. In questa occasione, il Consiglio e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti hanno trattato l’argomento “la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino“, partendo da quanto sancito dalla Legge di bilancio 2024, ai commi da 78 a 85 dell’art. 1.
Il lavoro illustra tanto l’ambito soggettivo tanto quello oggettivo della disciplina, la quale ha previsto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Tale regolarizzazione, nello specifico, si realizza adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e prevede altresì il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef e Irap) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a cui si aggiunge l’Iva nel caso di riduzione del magazzino.
I soggetti ammessi e i beni della disciplina
Tra i soggetti ammessi alla disciplina in oggetto troviamo coloro che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, sono tenuti alla procedura di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, ovvero esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio: OIC adopter, incluse le società di capitali, imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.
Risultano, invece, esclusi i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Per ciò che riguarda i beni oggetto delle disciplina, si fa riferimento a:
- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi però quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Modalità di regolarizzazione
Per quanto attiene alle modalità di regolarizzazione la normativa contenuta all’interno della Legge di bilancio 2024 stabilisce che l’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Le casistiche in oggetto sono due: il caso in cui sia necessario ridurre il valore delle esistenze iniziali, perché il magazzino contabile è superiore a quello effettivo; il caso in cui il magazzino contabile è inferiore quello effettivo.
La regolarizzazione del magazzino presuppone che vengano corrisposte determinate imposte, che variano in funzione della tipologia di adeguamento che viene effettuato. Ad esempio, il comma 80 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2024 si occupa dell’ipotesi dell’eliminazione di valori. In tal evenienza sono dovute le seguenti imposte:
- l’Iva, determinata applicando l’aliquota media dell’anno 2023 all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (decreto del Direttore generale delle finanze 24 giugno 2024);
- l’Irpef, l’Ires e l’Irap, pari al 18% della differenza tra la base imponibile ai fini dell’iva e il valore eliminato.
I codici tributo da indicare per consentire il versamento delle imposte dovute sono stati istituiti dalla risoluzione AE n. 30/E del 17 giugno 2024.
Gli effetti dell’adeguamento
L’adeguamento non comporta l’applicazione delle sanzioni tributarie connesse a violazioni come, ad esempio, l’irregolare tenuta delle scritture contabili, la dichiarazione infedele, l’omessa fatturazione o la registrazione di operazioni imponibili.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info