Lavoratori disabili: esonero assunzioni per lavorazioni a rischio elevato e le regole dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre 2024 saranno operative le nuove regole relative all’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili da parte di aziende impiegate in lavorazioni ad alto rischio. Il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce le novità per i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale esonero:

  • sono tenuti a presentare un’autocertificazione telematica tramite la banca dati del collocamento mirato;
  • sono tenuti ad un pagamento, dovuto a titolo di contributo esonerativo, pari a 39,21 euro giornalieri per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L’autocertificazione di esonero lavoratori

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, una apposita autocertificazione con la quale richiedere l’esonero dall’obbligo di assunzione in caso di lavorazioni con rischi elevati. La comunicazione deve avvenire in via esclusivamente telematica con la compilazione del documento sul portale “Servizi lavoro” disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, accedendo tramite SPID o CIE.

Nel caso in cui, datori di lavoro stiano già beneficiando dell’esonero, la presentazione dell’autocertificazione deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024 per mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente.

I dati da dichiarare sono:

  • La base di computo;
  • il numero di lavoratori con disabilità occupati;
  • il numero degli addetti impegnati in lavorazioni ad alto rischio;
  • la quota di esonero.

Ma quest’ultima, la quota di esonero, non può essere superiore:

  • alla differenza della tra quota netta e quota di riserva;
  • alla differenza tra quota di riserva e numero di lavoratori con disabilità occupati;
  • al limite massimo, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Il versamento al Fondo

I datori di lavoro, successivamente aver provveduto all’autocertificazione, versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un importo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. L’importo, calcolato sulla base di 5 giorni lavorativi settimanali, dunque 22 giorni mensili, è pari a 2.587,86 euro a trimestre per ogni lavoratore esonerato dichiarato dall’autocertificazione.

I pagamenti devono essere effettuati tramite gli avvisi generati dalla Piattaforma PagoPa, con cadenza trimestrale, entro il 10 del primo mese del trimestre indicato.

Redazione redigo.info