Il costo fiscale della partecipazione post rivalutazione degli immobili

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 178/2024, si è espressa circa la determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’istante è titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale di una società immobiliare (s.n.c.) e intende procedere ad un’operazione organizzativa per destinare la suddetta quota in una società neocostituita.

Nello specifico, l’istante ha dichiarato e chiesto:

  • di avere al 31 dicembre 2022 una situazione di maggiori utili civilistici rispetto ai redditi fiscali imputati per trasparenza
  • che la società immobiliare s.n.c. ha fruito della rivalutazione civilistica e fiscale degli immobili, generando un incremento di valore della propria quota
  • se l’imputazione di perdite fiscali per trasparenza al socio (derivanti da variazioni diminutive riferite a ricavi e altri proventi iscritti nel conto economico ma non imponibili) possa portare il costo fiscale della partecipazione al di sotto dello zero
  • se la rivalutazione dei beni (effettuata dalla società immobiliare in regime di contabilità semplificata) determini un incremento del costo fiscale della partecipazione dei soci, considerando che la società immobiliare ha adottato il regime di contabilità ordinaria negli anni successivi

Costo fiscale della partecipazione: la risposta AE

La rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta: il maggior valore del bene rivalutato si concretizza, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli; di conseguenza il successivo annullamento di tale riserva – finalizzato all’assegnazione dei beni ai soci – non sarà assoggettato ad imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata.

In sede di assegnazione dei beni ai soci, dunque, il valore fiscale includerà gli effetti della rivalutazione (Circolare n. 57/E del 18.06.2001).

L’Agenzia ritiene che la rivalutazione dei beni effettuata dalla società immobiliare s.n.c. non incrementi il costo fiscale della partecipazione dell’istante, neanche per effetto del successivo regime di contabilità ordinaria.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info