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  Fisco  Credito d’imposta “Transizione 5.0”: dal 7 agosto le domande di prenotazione
FiscoImprese

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: dal 7 agosto le domande di prenotazione

redazioneredazione—Agosto 8, 2024
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Pubblicato (6 agosto) il decreto direttoriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i termini di presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0”, possibilità consentita a tutte le imprese del territorio italiano dalle 12.00 del 7 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, tramite il sito internet del Gestore servizi energetici (GSE). I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti innovativi, invece, saranno individuati con un successivo provvedimento dello stesso Ministero.

Il decreto fornisce, dunque, piena operatività al precedente del 24 luglio 2024, sempre a firma MIMIT, recante le modalità attuative del piano “Transizione 5.0”.

L’incentivo

La misura intende agevolare le due grandi scommesse odierne: la transizione digitale e la transizione green della produzione e dei processi produttivi. Questo attraverso un importo che ammonta a 6.3 miliardi di euro, con cifre modulate in relazione alla quota di investimento dell’impresa e alla riduzione dei consumi (con una soglia minima di investimento pari a 2.5 milioni di euro ad impresa).

Tramite credito d’imposta, l’incentivo favorisce le imprese che effettuano nuovi investimenti innovativi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025: in sostanza, agevola l’ambito di progetti di innovazione che definiscono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, non inferiore al 3 per cento, o, altra opzione, una riduzione dei consumi dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5 per cento.

Beneficiari, spese ammissibili e progetti della Transizione 5.0

Il contributo copre una grande categoria di possibili beneficiari: possono farne richiesta tutte le imprese residenti nel Paese, ma anche le stabili organizzazioni con sede nello Stato, di qualsivoglia forma giuridica, settore economico, dimensioni o regime fiscale, che sono nel rispetto delle norme di sicurezza e in linea con il versamento dei contributi previdenziali.

Rimangono escluse soltanto le aziende che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria o sono soggette di sanzioni interdittive.

L’obiettivo del piano, quello della riduzione dei consumi energetici derivanti da un miglioramento digitale e green, deve risultare da investimenti in beni materiali e beni immateriali secondo il modello “Industria 4.0”, che rimane valido nelle due tabelle di riferimento proposte dalla legge 232/2016: la tabella A, che elenca i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (come macchinari, utensili e attrezzature per gli impianti di produzione) e la tabella B, che contiene tutte le tipologie di software, di system integration, piattaforme e applicazioni.

A tal proposito, il decreto del 24 luglio già precisava i beni immateriali che rientrano nell’agevolazione:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio e la visualizzazione dei consumi energetici (compresi di energia autoprodotta, autoconsumata o stoccata);
  • i software relativi alla gestione di impresa, se inseriti nella valutazione dei sistemi soprariportati.

Risultano investimenti agevolabili, se connessi ai progetti di innovazione, anche:

  • beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, se destinati all’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio ed esclusi gli impianti a biomasse;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito delle competenze dei processi produttivi derivanti dalla “Transizione 5.0” (questo nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e per massimo 300 mila euro).

Presentazione ed invio comunicazione

La procedura di presentazione della domanda deve essere accompagnata da una certificazione preventiva ex ante, che attesta la riduzione dei consumi energetici, seguita da una ex post, che dimostra l’effettiva realizzazione di quando riportato dalla prima certificazione.

Il primo step della presentazione della domanda, relativa alla prenotazione del credito tramite l’esibizione della prima certificazione, deve essere effettuato dalle aziende sulla Piattaforma Informatica “Transizione 5.0”, alla quale si accede tramite SPID dall’area clienti del sito istituzionale del GSE. Il gestore provvederà al controllo del corretto caricamento documentale, della completezza dei dati inseriti e se le informazioni fornite siano nel pieno rispetto del limite massimo dei costi ammissibili (stanziati 50 milioni di euro).

Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione, l’impresa beneficiaria deve trasmettere la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento di almeno il 20 per cento dell’importo dei beni agevolabili.

Portato a termine il progetto, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, con la certificazione ex post che definisce il completamento del progetto innovativo proposto.

Il credito di imposta riconosciuto è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2025. Qualora il credito non sia del tutto utilizzato, potrà essere utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

A completezza delle informazioni fornite, si riporta il servizio “Transizione 5.0“, messo a disposizione dal GSE per eventuali richieste di supporto tecnico, accessibile dall’area “Assistenza clienti GSE”.

Agnese Terenzi

Redazione redigo.info

Credito d'impostadecreto direttorialeGestore Servizi EnergeticiMIMITtransizione 5.0
L’Omnibus anche nel 2024
Varie ed eventuali per la Riforma fiscale al tavolo del CdM
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