Rinnovo unico per il CCNL della Panificazione

E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi il rinnovo, unico ed ufficiale, per il CCNL della Panificazione; il testo disciplina infatti i rapporti di lavoro nel comparto:

  • della panificazione artigianale
  • della panificazione industriale
  • delle attività collaterali e complementari
  • dei negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

L’accordo non è stato siglato da FIPPA; non è dunque applicabile alle aziende ad essa associate.

La vigenza 2024-2026

Salvo differenti decorrenze specificate per i singoli istituti, la vigenza del contratto decorre dalla data di stipula al 31 dicembre 2026.

Contratto a tempo determinato

Per le imprese ad indirizzo industriale, il limite di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato è pari al 25% (da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a termine occupati nell’impresa alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione).
Patto di prova. La durata del patto di prova non potrà comunque eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine; lo stesso non potrà essere apposto per i 24 mesi successivi nei casi di contratto a termine con medesimo livello contrattuale.
Stagionalità. Nel caso di attività stagionali non è consentito superare una durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo rapporto di lavoro nell’arco di 12 mesi, che decorrono dal primo contratto stagionale stipulato, comprese eventuali proroghe e rinnovi.


Per le imprese ad indirizzo artigianale, il numero di contratti a tempo determinato non potrà superare i seguenti limiti:

  • 3 lavoratori a tempo determinato nelle imprese da 1 a 5 dipendenti;
  • 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 lavoratori a tempo indeterminato in forza, nelle imprese con più di 5 dipendenti.

Lavoro intermittente

I lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti con mezzi propri o aziendali presso il domicilio del consumatore, sono inquadrati nel livello B4 e hanno diritto a:

  • un’indennità mensile di disponibilità pari al 25%
  • un’indennità mensile di maneggio denaro pari al 7%

Permessi sindacali

Panifici artigianali. I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali hanno diritto ad usufruire, nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente in forza, di permessi retribuiti complessivamente pari a un minimo di 20 ore annue e un massimo di 64 ore annue.

Panifici ad indirizzo produttivo industriale. I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiscono dei seguenti permessi:

  • 1 ora all’anno ogni due dipendenti in aggiunta a quelle previste dalla legge n. 300/1970
  • 1 ora ulteriore all’anno ogni due dipendenti a disposizione dei membri dei comitati direttivi delle organizzazioni sindacali.

Flessibilità dell’orario di lavoro

Panifici artigiani

L’azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale di domenica verrà, invece, corrisposta la maggiorazione del 30%.

Panifici industriali

L’azienda potrà realizzare regimi di orario prevedendo il superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 96 ore annuali. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto. Non sono previste prestazioni domenicali.

Periodo di comporto

Per i lavoratori con disabilità certificata e/o affetti da patologie oncologiche i termini di conservazione del posto sono aumentati di 60 giorni: il periodo massimo è pari a 240 giorni. Durante tale ulteriore periodo, non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.

CCNL della Panificazione, le tabelle retributive

Panifici artigiani

LivelloPaga base da 01/07/2024Paga base da 01/11/2025Paga base da 01/09/2026
A1S1.948,23 €2.028,54 €2.107,55 €
A11.778,39 €1.849,12 €1.918,72 €
A21.624,66 €1.686,66 €1.747,66 €
A31.460,77 €1.514,04 €1.566,44 €
A41.352,02 €1.399,04 €1.445,31 €
B11.911,72 €1.989,95 €2.066,92 €
B21.450,97 €1.503,40 €1.554,98 €
B3S1.387,02 €1.436,12 €1.484,43 €
B31.345,06 €1.391,66 €1.437,52 €
B41.252,06 €1.293,67 €1.334,61 €
Gli importi sono comprensivi dell’AFAC erogato in applicazione dell’accordo siglato il 31 gennaio 2024

Panifici industriali

LivelloPaga base da 01/07/2024Paga base da 01/11/2025Paga base da 01/09/2026
12.269,18 €2.364,72 €2.458,99 €
22.130,89 €2.218,79 €2.305,51 €
3A2.001,96 €2.082,70 €2.162,35 €
3B1.897,31 €1.972,31 €2.046,31 €
41.680,22 €1.743,76 €1.806,45 €
51.551,73 €1.608,58 €1.664,67 €
61.386,25 €1.434,02 €1.481,15 €

Una tantum

  • Ai lavoratori dei panifici artigiani spetta una tantum pari a 100 €, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31/01/2023 e il 01/02/2024, data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento AFAC. L’importo verrà erogato in due soluzioni: 50,00 € con la retribuzione del mese di agosto 2024 e 50,00 € con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
  • Ai lavoratori dei panifici industriali spetta una tantum pari a 160 €, a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31/01/2023 e il 01/02/2024, data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento AFAC. L’importo verrà erogato in due soluzioni: 80,00 € con la retribuzione del mese di agosto 2024 e 80,00 € con la retribuzione del mese di ottobre 2024.

CCNL della Panificazione_accordo di rinnovo 18072024

Sitografia

assipan.it

Alessia A. Mirabella