Contributo di solidarietà 2023: limite del 25 per cento del patrimonio netto

Con la risposta n. 158, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023. Nella fattispecie presentata, ai fini del limite del 25 per cento del contributo, la riserva da rivalutazione deve ritenersi inclusa nel patrimonio netto (concorrendo alla determinazione del limite stesso).

La Legge di bilancio 2023 introduceva il contributo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, per imprese e consumatori. In particolare, secondo l’articolo 1, comma 115-119, i soggetti che esercitano produzione e rivendita di energia elettrica o gas metano, attività di estrazione, distribuzione o commercio, nonché importazione degli stessi, sono tenuti al Contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2023.

Riserva da rivalutazione nel quesito

La società presenta un’istanza per chiarimenti sulla corretta applicazione del citato articolo 1, riferendo quando segue:

  • nell’anno 2021 la Società ha svolto attività di vendita e fornitura di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • per l’anno 2023 rientra tra i soggetti tenuti al pagamento del Contributo di solidarietà (dato che nel periodo di imposta precedente ha conseguito ricavi dalle attività in questione pari al 75 per cento dei ricavi complessivi).

Con riferimento al patrimonio netto al 31 dicembre 2021, la Società chiarisce che lo stesso contiene anche riserve di rivalutazione/riallineamento (ex articolo 110 del decreto legge n. 104/2020) per:

  • fabbricati trasferiti con operazione di scissione ad una seconda società;
  • automezzi e attrezzature.

Riportato ciò, la Società chiede se la riserva da rivalutazione debba essere compresa nel patrimonio netto, ai fini della determinazione del limite del 25 per cento del Contributo di solidarietà.

Calcolo contributo e limiti del patrimonio

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia, prima di tutto, la normativa di riferimento relativa al quesito posto. Si evidenza, dunque, l’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 e i seguenti commi:

  • Comma 115 con cui si istituisce il Contributo per l’anno 2023 a carico dei soggetti che esercitano attività di produzione di energia elettrica, produzione ed estrazione di gas metano e naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo si applica anche ai soggetti coinvolti nella successiva rivendita, mentre sono escluse le imprese di organizzazione e gestione delle piattaforme per lo scambio di energia elettrica, le piccole imprese e le microimprese che esercitano vendita al dettaglio di carburante;
  • Comma 116 prevede che “il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta del reddito stesso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi” e, prosegue, “l’ammontare del contributo straordinario non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto”.

Inoltre viene citato l’ex articolo 110 del Decreto-legge n. 104/2020, relativo all’ammontare delle riserve di rivalutazione e riallineamento, come riportato dalla Società stessa.

Definita la fattispecie presentata dalla Società e la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la riserva da rivalutazione deve ritenersi inclusa nel patrimonio netto, concorrendo alla determinazione del limite del 25 per cento.

Sitografia

www.redigo.info

www.agenziaentrate.gov.it