Soggetti non residenti e IVA. Come si accede al rimborso? Le precisazioni AE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 147, la corretta procedura che soggetti non residenti devono seguire per accedere al rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Il quesito

L’istante, una società di diritto tedesco, in possesso del codice fiscale italiano ma non di partita Iva, dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell’IVA ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa […] avrebbe poi  venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».

L’istante, precisando inoltre di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale, chiede dunque di poter ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle suddette fatture attraverso:

  • la presentazione della dichiarazione IVA retroattiva per l’anno 2017 e seguenti
  • la possibilità di riportare l’eccedenza a credito fino alla corrente dichiarazione 2024 (rif. 2023)

Le regole in tema di rimborsi

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, contiene le regole in tema di rimborsi chiesti con portale elettronico dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

Dal 2010 i soggetti passivi che intendano chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia relativa agli acquisti effettuati direttamente, e dunque senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale, devono presentare un’apposita istanza in via telematica. L’istanza di rimborso può fare riferimento ad un trimestre solare o all’anno solare, e deve essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento
  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

La procedura sul portale elettronico annovera, tra le condizioni che escludono la possibilità di ottenere il rimborso:

  • la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente
  • l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la normativa italiana
  • l’effettuazione in Italia di operazioni attive, ad esclusione
    • delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie
    • delle operazioni con imposta assolta dal concessionario o committente (reverse-charge)
    • delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del Decreto

In ogni caso, l’identificazione diretta tramite una partita IVA italiana o tramite un rappresentante fiscale non precludono la facoltà di chiedere il rimborso IVA tramite portale elettronico, purché le fatture siano intestate alla P.IVA del soggetto non residente, non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.

La procedura del rimborso anomalo prevede, invece, una domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data di versamento della stessa o dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La possibilità di recuperare l’eccedenza IVA per effetto delle operazioni passive svolte in Italia è dunque esclusa in quanto decorsi i termini di prescrizione.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Alessia A. Mirabella