Agevolazione ZES unica: le Faq di AE

In previsione della scadenza di domani, 12 luglio 2024, del Bonus ZES Mezzogiorno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle Faq più frequenti, tentando di far maggiore chiarezza su quegli aspetti necessari per accedere all’agevolazione sottoforma di credito d’imposta da parte delle imprese che effettuano l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

L’Istituto ricorda le zone di interesse del bonus, ossia le Regioni del sud Italia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle quali vengono effettuati investimenti nel periodo relativo al 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Il credito d’imposta è applicabile anche a imprese costituite nelle aree ZES che hanno sede legale fuori dalle stesse, come specificato dalle Faq relative alle aree ammesse al bonus.

Modalità e tempi di presentazione di domanda, fatturazione e realizzazione

Il termine ultimo di presentazione della domanda è domani, 12 luglio 2024. Ai fini della fruizione del contributo è necessario far riferimento al modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” alla quale si accede tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie del caso. La data del 15 novembre 2024 fa invece riferimento al periodo entro il quale gli investimenti agevolabili devono essere realizzati, come previsto anche dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Per quando riguarda la dicitura da inserire in fattura, il Decreto ministeriale del 17 maggio 2024 non prevede una specifica descrizione da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili. Devono essere indicate, però, le fatture elettroniche ricevute tramite SDI come evidenziato nel modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta”.

Il bonus è utilizzabile successivamente la data di realizzazione dell’investimento agevolabile e non è previsto un termine finale di utilizzo: è necessario in ogni caso che il credito d’imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta dell’utilizzo dell’agevolazione stessa.

ATECO e beni nell’agevolazione

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti; esclusi anche i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Stessa cosa per le imprese del settore della produzione primaria e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Inoltre si ricorda che, ai fini del comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, l’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

I beni che rientrano nell’agevolazione sono quelli relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva collocata nei territori o nelle zone assistite indicate.

Per quanto riguarda il valore degli immobili acquistati, il Decreto ministeriale 17 maggio 2024 prevede che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Una delle ultime Faq riportate è destinata alla cumulabilità della misura: il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.redigo.info