In gazzetta le disposizioni urgenti per le imprese agricole

Pubblicato in Gazzetta, il Decreto Legge n. 63 reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per le imprese di interesse strategico.

Gli interventi

Crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Le imprese che hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2023, pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente, potranno avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nell’anno 2024, previa presentazione di un’autocertificazione.

Il piano di rimborso delle rate sospese verrà di conseguenza modificato e prorogato per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.

I requisiti. Possono beneficiare di tali misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.

Sono dunque agevolabili gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di:

  • nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
  • acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore degli stessi non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono in ogni caso agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 €.

Sostegno del lavoro in agricoltura

Tra le disposizioni urgenti per le imprese agricole,  sono indicati anche sgravi contributivi ai sensi dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con particolare riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’ All. 1 al D.L n. 61/2023, secondo le misure determinate dall’art. 1, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it