Superbonus e sconto integrale in fattura. AE sul sostenimento della spesa
Si torna sul tema Superbonus. Nella risposta n. 103/2024, l’Agenzia delle Entrate dà ulteriori chiarimenti circa lo sconto integrale (110%) in fattura. Il documento prende le mosse da una richiesta di una società che richiede delucidazioni sulla corretta applicazione dell’aliquota.
In tema di detrazioni i documenti di AE hanno più volte ribadito che, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Va aggiunto, inoltre, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio al Sistema di Interscambio (SdI); il quale, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ”ricevuta di scarto” del file in questione. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, pertanto, non emesse.
Sostenimento della spesa
In questo conteso, allora, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata nella fattura stessa, corrispondente all’effettuazione del pagamento, sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI e ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.
Sitografia
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