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In Gazzetta Ufficiale n. 288 (11 dicembre 2023) è pubblicato il D.M. 29 novembre 2023 con cui il MEF ha fissato la misura del saggio di interesse legale per l’anno in corso.
Il decreto è stato emanato tenuto conto:
– del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e
– del tasso d’inflazione annuo registrato.
Saggio fissato al 2,50%
La misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.) è fissata al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Se non individuato, il saggio di interessi legali – dispone il citato articolo 1284 del Codice civile – deve essere determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno..
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; se non determinati, sono dovuti nella misura legale.
Ancora: se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sitografia

