Chiarimenti sul ravvedimento speciale
Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale. L’Amministrazione finanziaria, all’interno della risoluzione n. 67 del 6.12.2023, ha affrontato due temi: l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni a cui si applica il ravvedimento speciale, cercando di chiarire le perplessità sollevate circa l’applicabilità della misura agevolativa.
Nello specifico, la normativa consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.
Inoltre, risultano escluse dalla regolarizzazione:
- le violazioni rilevabili successivamente alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni nonché le violazioni di natura formale;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Sono invece comprese nella misura le violazioni:
- relative al ravvedimento ordinario, commesse nel periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e anche ai periodi precedenti;
- relative ai redditi di fonte estera e all’imposta delle attività finanziarie estere;
- commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
- relative a imposte non periodiche, per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione annuale.
Con riferimento all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, inoltre, si rileva che è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale ad essere imputato di utilizzo del ravvedimento speciale.
L’indicazione del credito in una dichiarazione annuale non legittima, dunque, il ricorso all’istituto del ravvedimento speciale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info