Frodi Iva, nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

Con il Decreto legislativo n. 153/2023 vengono recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la precedente 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Tali indicazioni sono state inserite tra le disposizioni del d.P.R. n. 633/1972 in quanto si tratta di misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

I prestatori di servizi di pagamento detengono informazioni che identificano il destinatario

Le indicazioni della Direttiva oggetto di recepimento nascono dall’osservazione di una realtà commerciale in cui, per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nel territorio dell’Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento oltre alle informazioni generiche relative alla
data, all’importo e allo Stato di origine del pagamento.

Gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l’esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio; è stato perciò previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai versamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

Il CESOP potrà fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche delle informazioni a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA, individuati dalle amministrazioni fiscali.

In tale contesto si colloca il Provvedimento AE n. 406675, teso a regolare la comunicazione all’amministrazione finanziaria al fine di poter trasmettere successivamente al CESOP le informazioni che saranno archiviate per finalità di consultazione da parte dei funzionari Eurofisc.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it