Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

Con il Messaggio n. 3977 l’INPS ha fornito le prime disposizioni introduttive dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

Ricordiamo il decreto-legge (c.d. decreto Collegato) n. 145/2023 art. 18, le cui previsioni difatti comprendevano:

  • il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20;
  • tra i requisiti di accesso all’indennità che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente né percettore della NASpi.

L’indennità una tantum

Il suddetto decreto dispone il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 550 € per l’anno 2023 a favore dei dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

Pertanto il lavoratore, nei dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti all’anno 2022, dovrà far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno 1 mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Le domande

Le domande di accesso all’indennità prevista per i lavoratori a tempo parziale ciclico saranno disponibili sul portale dell’Istituto a partire da oggi 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023. In alternativa, l’indennità una tantum potrà essere richiesta tramite il Contact Center Multicanale o attraverso gli istituti di patronato.

Sitografia

www.inps.it