Strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni: il nuovo documento del CNDCEC

L’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento dal titolo “Strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni ed esenzione dal TUSP“, ovvero la questione relativa alla sorte delle società a partecipazione pubblica che, ai sensi e per gli effetti del TUSP, sono considerate “quotate” in ragione della quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Società e TUSP, su cosa si interroga il documento del CNDCEC

Il suddetto documento si chiede, allora, cosa accade qualora lo strumento finanziario giunga a scadenza: la società perde in maniera irreversibile lo status di quotata o può conservare/riacquistare detto status per effetto di una nuova emissione?

Secondo il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, il quesito non è di poco conto in quanto per alcune società quotate si sta avvicinando la scadenza, considerando che sono passati ormai sette anni dall’entrata in vigore del TUSP. Si parla pertanto di incertezza del regime applicabile.

“Come evidenziato al nostro Consiglio nazionale da operatori di varie estrazioni professionali, la società a partecipazione pubblica che ricade nel regime vincolistico del TUSP rischia di risultare meno attrattiva e quindi di incontrare maggiori difficoltà nel collocare i nuovi strumenti finanziari e, per tale via, nel finanziarsi al fine di mantenere quantomeno costante il livello degli investimenti garantito dall’emissione originaria”.

Le conclusioni

Partendo, dunque, dal quadro normativo previgente, l’Osservatorio del CNDCEC è arrivato ad alcune importanti conclusioni.

Nel contesto attuale, la scadenza dello strumento non azionario non preclude alla società a partecipazione pubblica la conservazione dello status di società quotata. A condizione però che segua una nuova emissione sui mercati regolamentati, e sempreché questa intervenga in sostanziale continuità, così da non potersi ravvisare un’interruzione significativa rispetto alla fattispecie originaria.

Si ritiene, allora:

  • che le società che abbiano emesso detti strumenti, in caso di estensione della durata dell’emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza debbano senz’altro continuare a essere considerate “società quotate”;
  • che le società che abbiano emesso detti strumenti possano legare lo status di “società quotata” alla realizzazione di un PEF asseverato, che comprenda, quale strumento di reperimento di risorse finanziarie necessarie a coprire i relativi investimenti, l’emissione di titoli finanziari;
  • che il procedimento per l’estensione dell’emissione originaria ovvero per la nuova emissione non richieda l’osservanza di quanto prescritto ex art. 18 del TUSP;
  • in assenza di estensione della durata dell’emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza o di nuova emissione nell’ambito di una sostanziale continuità, la società perde lo status di “quotata” e rientra appieno nell’ambito di applicazione del TUSP.

Appare, inoltre, auspicabile un intervento legislativo che abbia intenti chiarificatori delle complessità create dal regime transitorio e che elimini regimi eccezionali; valorizzando le identità sostanziali sottese alle fattispecie considerate.

Sitografia

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