Regime contributivo fringe benefit, le istruzioni per i conguagli dall’INPS
Inps pubblica le istruzioni per i conguagli per ciò che concerne il regime contributivo relativo ai fringe benefit. Nel caso specifico, nel messaggio dell’Istituto n. 3884, le precisazioni toccano l’imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante.
La trattazione Inps prende le mosse dall’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023, come modificato dalla legge n. 85/2023. Infatti, nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tener conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, ovvero i fringe benefit, di importo non superiore alla soglia pari a 258,23 euro.
Solo il superamento di tale soglia comporta l’inclusione nel reddito anche della quota di valore inferiore al limite stesso e di conseguenza l’assoggettamento dell’intero valore al prelievo previdenziale.
Cosa cambia con l’art. 40 del decreto-legge n. 48/2023
Il citato articolo ha però introdotto, con limite al periodo di imposta 2023, una nuova disciplina. Si è fissato un nuovo limite massimo di esenzione, portandolo a 3.000 euro, e si è ampliata la platea dei benefit di welfare aziendale concessi ai lavoratori dipendenti con a carico figli, anche nati fuori dal matrimonio e adottivi o affidati.
Per la restante fetta di platea si continua ad applicare l’ordinario regime di esenzione.
Caso specifico: bonus carburante
Ma cosa succede se l’agevolazione in riferimento è il c.d. bonus carburante? A tal proposito, l’Inps ci tiene a precisare che tale misura costituisce un’ulteriore agevolazione che, con efficacia ai soli fini fiscali, è sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’art. 57 del TUIR. Ne consegue, pertanto, che la quota relativa al buono fino a 200 euro, esente fiscalmente, che risulti eccedente alla soglia dei 3.000 euro o dei 258.32 euro è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.
Quindi, qualora si rendano necessarie operazioni di conguaglio, se il valore e le somme relative ai benefit aziendali risultino superiori ai limiti previsti per il periodo di imposta 2023, il datore dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Operazioni di conguaglio: le modalità
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:
- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel messaggio, inoltre, l’Istituto si appresta in conclusione ad esporre le modalità riguardanti il flusso UniEmens.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info
Melania Baroncini