Intorno al Modello 231

Il nuovo istituto del controllo giudiziario attribuisce un ruolo cruciale alle misure organizzative di cui al d.lgs. 231/2001, assegnando al tribunale il potere di imporne l’adozione. L’altro istituto, della prevenzione collaborativa, ha poi sancito l’importanza di tali misure, questa volta al fine di scongiurare il rischio dell’interdittiva antimafia per le imprese soggette, seppure occasionalmente, a tentativi di infiltrazione criminale.

Da qui intende partire il documento CNDCEC dal titolo “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM”, realizzato dalla apposita Commissione di studio che ha esaminato il tema con lo sguardo dei professionisti a vario titolo coinvolti nelle procedure in oggetto:

– amministratori giudiziari;

– consulenti incaricati della redazione del modello;

– organismi di vigilanza.

Il Modello 231 nell’analisi dei Commercialisti

“L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione, ovvero ritenute oggetto di tentativi di infiltrazione criminale – leggiamo nell’introduzione al documento – è correttamente percepita quale strumento idoneo a limitare il rischio di infiltrazioni e facilitare il ripristino della legalità. In queste realtà imprenditoriali, l’introduzione dei protocolli e delle procedure che costituiscono il Modello 231 contribuisce altresì alla razionalizzazione e all’efficientamento dei processi, tutelando la gestione giudiziaria e garantendo una maggiore trasparenza delle attività e dei processi operativi. L’adozione e la diffusione di un Codice etico rappresentano ulteriori elementi che agevolano l’affermazione dei concetti dell’etica e della legalità”.

“Con il passare degli anni – prosegue il testo introduttivo – dopo un primo periodo di osservazione, i tribunali hanno iniziato a richiedere specificamente agli amministratori giudiziari l’applicazione dei protocolli previsti dal d.lgs. 231/2001, previa (…) valutazione delle caratteristiche e dei rischi connessi alle attività dell’azienda sottoposta alle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia di cui al d.lgs. 159/2011.”.

“In questi enti – conclude la premessa all’analisi dei professionisti – l’adozione del Modello risponde ad una logica preventiva e, al contempo, riparatoria. L’introduzione di presidi di gestione del rischio e prevenzione degli illeciti, anche diversi da quello verificatosi, tutela l’ente da eventuali future ulteriori responsabilità, salvaguardandone il patrimonio e la possibilità di proseguire l’attività: il tutto, a seguito di una analisi e mappatura dei processi aziendali che ben potrebbero rilevare vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle ordinariamente emergenti da altre attività di verifica”.

Sitografia

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