L’Irap nel 2023

La dichiarazione Irap nel 2023 (anno d’imposta 2022), ingloba un paio di novità di certa evidenza: l’esclusione dall’ambito di applicazione per le persone fisiche esercenti attività d’impresa commerciale, arti e professioni; la semplificazione delle deduzioni per il personale dipendente.

Dei due aspetti la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dà il ragguaglio nell’approfondimento del 30 maggio scorso, rubricato: “Le novità IRAP 2023“.

Gli esclusi

I soggetti esclusi sono coloro che: esercitano l’impresa commerciale; esercitano la professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c. e di cui all’art. 32, c. 2, lett. b) e c) Tuir che eccedono i limiti ivi stabiliti, pur non organizzate in forma d’impresa (art. 55, c. 1 Tuir); esercitano arti e professioni che producono redditi ai sensi dell’art. 53, c. 1 Tuir.

Sono, pure, escluse: l’impresa familiare; l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Alcun obbligo dichiarativo per queste persone fisiche, dunque. Sparisce infatti il quadro IQ della dichiarazione.

Chi resta debitore dell’obbligo dichiarativo?

Permane l’impegno per coloro che producono redditi ex art. 53, c.1, Tuir in forma diversa da quella individuale: i professionisti che svolgono l’attività in forma associativa (ivi compresi gli studi associati, le Stp).

L’Irap nel 2023. Semplificate le deduzioni d’imposta per i dipendenti

La sezione I del Quadro IS (Prospetti vari) della dichiarazione Irap 2023, tiene conto dell’introduzione della regola a norma della quale nella determinazione della base imponibile è pienamente deducibile il costo del lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per i contratti di lavoro diversi la deducibilità non è, invece, applicabile se non ad alcune tipologie di spese e spettano deduzioni forfettarie.

In definitiva:

a. per chi determina il valore della produzione netta ex artt. da 5 a 9 del dlgs n. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

b. per ogni lavoratore stagionale impiegato almeno per 120 giorni in due periodi di imposta (a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore in due anni a far data dalla cessazione del precedente contratto), spetta la medesima deduzione nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto;

c. per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sono ammessi in deduzione: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (rigo IS1); le spese per gli apprendisti, i diversamente abili, il personale assunto con contratti di formazione e lavoro; i costi per il personale addetto a ricerca e sviluppo (rigo IS4).

Gli altri righi del Quadro IS

Il rigo IS5 deve riportare la deduzione forfetaria spettante a:

a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) Tuir;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro;

e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) Tuir, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (le deduzioni spettano, per tali soggetti, in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in ragione del rapporto tra l’ammontare dei ricavi relativi all’attività istituzionale rilevanti ai fini dell’imposta e l’ammontare complessivo di ricavi e proventi),

purché i componenti positivi che concorrono a formare il valore della produzione non siano superiori, nel periodo d’imposta, a 400 mila euro. Questa deduzione spetta per un importo pari a 1.850 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque.

Tale soglia (cinque lavoratori) può essere superata nell’anno; in questo caso, il datore sceglie i lavoratori su cui calcolare la deduzione (esclusi apprendisti, diversamente abili e personale assunto con contratti di formazione e lavoro, il cui costo del lavoro è già dedotto compilando il rigo IS4, come sopra accennato).

La deduzione va ragguagliata:

  • ad anno solare, se il periodo d’imposta ha durata inferiore o superiore a 12 mesi e se inizia e cessa l’attività in corso d’anno;
  • ai giorni di durata del rapporto di lavoro;
  • in misura proporzionale, se il contratto di lavoro è a tempo parziale.

In attesa della fine dell’IRAP

Va da sé che con la Riforma fiscale, la cui Legge delega per la revisione del sistema tributario – da attuare in relazione alle materie, nei termini, secondo i princìpi e criteri direttivi e con la procedura disciplinati dagli articoli il cui contenuto è illustrato nella relazione presentata dal Governo Meloni, attraverso il ministro Giorgetti (MEF) – è alla Camera dei deputati, l’articolo 8 sulla revisione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive segna il graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Alessia Lupoi

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

www.agenziaentrate.gov.it