Sport. Il Governo svecchia la disciplina

Consiglio dei Ministri: nello sport disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 2021

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021 (nn. 36, 37, 38, 39 e 40), prevedendo, tra l’altro, che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dal decreto legislativo n. 36/2021, renda inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti già iscritti, comporti la cancellazione d’ufficio (questa avviene anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri sui limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche).

Integrazioni e novità. Dentro i dipendenti della Pa (come volontari)

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Se, però, l’attività rientra nell’ambito del lavoro sportivo e prevede il versamento di un corrispettivo, potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Semplificate le regole dello sport per i direttori di gara

Il testo del decreto semplifica le norme sulla prestazione dei direttori di gara: basta, per ognuna, una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente, non essendo pure necessaria come in passato la stipula di un contratto di lavoro.

Ai direttori di gara possono, inoltre, essere riconosciuti rimborsi forfettari in relazione alle spese sostenute per le attività svolte anche nel Comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al Centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.

Si innalza a ventiquattro ore (da diciotto) la soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei richiesti requisiti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Ancora. Il dlgs approvato:

– istituisce un Osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport. Favorirà e monitorerà l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo;

– integra la normativa sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, stabilendo che se il contratto di mandato sportivo è stipulato dall’agente con due soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo può svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria;

– interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche;

– interviene, per ultimo, sulle discipline sportive invernali, consentendo la discesa nelle piste a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.

Alessia Lupoi

Sitografia

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