Autotutela: indicazioni sul nuovo regolamento
Con la circolare n. 47 del 17.5.2023, l’INPS offre chiarimenti sul nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 18.1.2023, n. 9.
Nuovo regolamento, le necessità
Il nuovo Regolamento è stato emesso con lo scopo di prevedere nuove regole, termini e procedure in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Istituto, in seguito all’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti e alle varie riforme legislative che hanno portato all’inserimento di nuove prestazioni istituzionali.
Nuovo regolamento, sfera applicativa
Il nuovo regolamento si applica a tutti i provvedimenti di competenza dell’Istituto. Quest’ultimo, può intervenire sui proprio provvedimenti tramite autotutela, al fine di eliminare vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto (non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento).
Autotutela, conclusione del procedimento
Il procedimento di autotutela potrà concludersi con uno dei seguenti provvedimenti amministrativi:
- annullamento d’ufficio;
- rettifica;
- convalida;
- revoca.
Il responsabile del procedimento
La responsabilità del procedimento di autotutela è affidata al Direttore della Struttura organizzativa (centrale o territoriale) in cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento.
Avvio del procedimento
L’avvio del procedimento può avvenire:
- su iniziativa del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il procedimento viziato;
- su iniziativa di coloro che ne hanno interesse in modalità telematica o a mezzo PEC;
- potrà essere avviato anche a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo, qualora vi siano i presupposti.
Il Responsabile avvia il procedimento qualora nel corso di un giudizio si siano verificati i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela.
Termini
L’avvio del procedimento di autotutela deve essere comunicato all’interessato (ed eventuali controinteressati) entro determinati termini e con apposite modalità. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.
Altri soggetti che possono intervenire
Potranno intervenire nel procedimento anche:
- gli Istituti di Patronato;
- i soggetti portatori di interessi pubblici o privati;
- i soggetti portatori di interessi diffusi come associazioni o comitati nei casi in cui il provvedimento possa arrecare loro un pregiudizio.
Istruttoria
L’Ufficio emanante il provvedimento oggetto di riesame, durante la fase dell’istruttoria dovrà comunicare l’avvio e la conclusione del procedimento e poi procedere all’acquisizione e verifica della documentazione utile alla definizione dello stesso. La fase istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dal suo avvio ovvero:
- dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio;
- dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte;
- dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.
Conclusione del procedimento
La conclusione del procedimento si avrà tramite adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio, di rettifica, di convalida o di revoca. Il provvedimento dovrà essere adottato dal Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame.
Voci del provvedimento
Il provvedimento deve indicare:
- l’Ufficio responsabile del provvedimento oggetto di riesame;
- l’istruttoria compiuta, la motivazione (elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione), la prestazione o il diritto riconosciuti o disconosciuti in sede di autotutela;
- il termine e dell’Autorità presso la quale potrà essere presentato un eventuale ricorso.
Il provvedimento di autotutela deve essere comunicato all’interessato e agli altri eventuali controinteressati, agli Istituti di patronato, agli intermediari qualificati e ai rappresentanti legali intervenuti nel procedimento.
Annullamento d’ufficio
L’annullamento d’ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità e in seguito potrà essere emanato un nuovo atto che sostituisce il precedente. Per l’annullamento sono da considerare:
- le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’annullamento del provvedimento;
- un ragionevole limite temporale trascorso dall’emanazione del provvedimento;
- gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Il provvedimento di annullamento deve essere assunto entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Rettifica
La rettifica presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, tramite la correzione o eliminazione delle dissonanze determinate da un errore materiale o di calcolo, o errori su dati anagrafici. Dunque, la rettifica non compromette la validità del provvedimento che va adottato dal Responsabile entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.
Convalida
La convalida comporta la sanatoria dei vizi, facendo salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento. In particolare, la convalida viene adottata nei seguenti casi:
- eliminazione delle parti viziate;
- integrazione delle parti mancanti o insufficienti;
- correzione di eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo;
- eliminazione o sostituzione delle clausole invalidanti o l’inserimento di clausole necessarie.
Il provvedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Revoca
Con la revoca il provvedimento viene revocato con effetto non retroattivo. Di conseguenza il provvedimento non può produrre ulteriori effetti. Condizioni che consentono la revoca:
- sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, non è più opportuna la perdurante efficacia del provvedimento;
- mutamento della situazione di fatto sottesa al rilascio del provvedimento;
- rivalutazione dell’interesse pubblico originario, salvo per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Il provvedimento di revoca deve essere assunto entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Sitografia
www.inps.it
Cecilia Valente