Inbreve. Negoziazione, codice per la sostitutiva
Agenzia Entrate istituisce il codice tributo “8057” – denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – per il versamento, mediante modello F24, di tale imposta.
Il riferimento normativo è l’articolo 5, della legge n. 448/2001 (come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 197/2022), che – rubricato: “Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni” – al comma 1-bis prevede che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi del medesimo Testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Restano confermati i codici tributo “8055” e “8056“, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di:
- partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- terreni edificabili, con destinazione agricola.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it