Crisi d’impresa: le nuove regole sull’interruzione dell’indeterminato
Con la circolare n. 46 del 17.5.2023, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole circa gli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dal Codice della crisi d’impresa.
Crisi d’impresa, le nuove regole
Nella circolare in questione, vengono fatte proprie le istruzioni applicative e le regole di versamento del contributo di licenziamento dovuto a seguito delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa, in base alle quali, l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
Crisi d’impresa, nello specifico sull’interruzione
Il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento:
- nei casi in cui non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo;
- sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro.
Crisi d’impresa, quando la risoluzione di diritto
Trascorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, in assenza della comunicazione del subentro da parte del curatore, è prevista la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Durante il periodo di sospensione il lavoratore ha comunque il diritto di rassegnare le dimissioni (per giusta causa).
Licenziamenti collettivi, l’eccezione
Nei casi in cui il datore di lavoro sia soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, nel momento in cui si raggiunge l’accordo sindacale, o comunque termina la procedura, la risoluzione di diritto, decorrente dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e, che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica se il curatore ha avviato la procedura di licenziamento collettivo.
L’obbligatorio ticket di licenziamento
L’art. 189 del CCII, enuclea le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro che rappresentano casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dall’elemento contributivo, consentirebbero di beneficiare della NASpI.
Pertanto, l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento risulta nei casi di:
- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa del lavoratore;
- risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
Ticket di licenziamento “collettivo”
Nel momento in cui si procede all’avvio della procedura di licenziamento collettivo, i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica che il rapporto è risolto.
Flusso Uniemens, istruzioni operative
Qualora sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, le Strutture territoriali devono creare una nuova matricola e annullare, con apposito flusso di variazione, le eventuali denunce Uniemens trasmesse successivamente all’inizio della procedura concorsuale. Per garantire la corretta attivazione dei conti individuali dei lavoratori interessati, il curatore deve indicare:
- con il codice Tipo Cessazione “2T”, la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale;
- con il codice Tipo Assunzione “2T”, l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale.
Crisi d’impresa, ulteriori delucidazioni sulle nuove regole
In tutte le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, in particolar modo, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro (in liquidazione giudiziale), il curatore:
- nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, deve procedere all’esposizione dei lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice TipoLavStat “NFOR”;
- la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto” deve essere esposta nel flusso Uniemens riferito alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”;
- La cessazione del rapporto di lavoro con causale “dimissioni per giusta causa”, deve essere esposta nel flusso Uniemens riferito alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”;
- La cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale”, deve essere esposta nel flusso Uniemens riferito alla matricola interessata, con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”.
L’esposizione dei codici tipo cessazione sopra indicati, deve essere valorizzata nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. A tale fine, il curatore deve valorizzare i suddetti codici utilizzando l’elemento “Cessazione” presente all’interno dell’elemento “MesePrecedente”.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it
Cecilia Valente