Attività stagionali: somministrazione di lavoratori a termine

Con la nota n. 716 del 26.4.2023, l’INL ha chiarito, all’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, alcuni punti in materia di somministrazione di lavoratori a termine nell’ambito delle attività stagionali.

Somministrazione di lavoratori a termine: la disciplina vigente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo chiarimenti rispetto alla possibilità, per un’ agenzia di somministrazione, di assumere lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti e nel rispetto dell’art. 52 del CCNL di settore.

Infatti, secondo l’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di assunzione a termine, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è:

  • soggetto alla disciplina di cui al capo III;
  • sono escluse le disposizioni inerenti la disciplina del c.d. stop and go, il numero complessivo di contratti a termine e i diritti di precedenza.

Somministrazione e attività stagionali: deroghe numeriche

Per quanto riguarda le eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali, in particolare quelle numeriche, le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento.

Diversamente

A meno che i contratti collettivi applicati dagli interessati non dispongano diversamente, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinatonon può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti.

Interventi consentiti

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, possono intervenire in deroga su tale disciplina.

Ne consegue

E’ previsto, a carico del CCNL applicato dagli interessati, l’onere esclusivo di introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. A conferma, anche l’art. 52 del CCNL, nel quale, in osservanza del principio di parità di trattamento economico e normativo e in riferimento alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a termine nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, viene specificato che, nella somministrazione di lavoro, sono considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto, quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i..

Sitografia

www.ispettorato.gov.it

www.dottrinalavoro.it

Cecilia Valente