Manciata di codici tributo, le risoluzioni n. 18 e n. 19
Con la risoluzione n. 18 del 28.4.2023 dell’Agenzia delle Entrate arriva un cospicuo pacchetto di nuovi codici tributo, accompagnati da soppressioni e ridenominazioni. E’ previsto il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Ep (enti pubblici), delle sanzioni da ravvedimento relative a ritenute e trattenute dichiarate nel Modello 770 e, ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente relative alle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta.
Codici tributo: la risoluzione n. 19
Con la risoluzione n. 19 del 2.5.2023 invece, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche. L’esordio dei nuovi codici tributo riguarda anche quelli utilizzati per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga.
Codici tributo, l’esigenza
Il decreto Aiuti quater ha permesso ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione web alle Entrate, della rateizzazione lunga consistente in dieci rate annuali di pari importo delle quote non spese dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31.3.2023.
Di conseguenza
Sono stati predisposti codici tributo dedicati alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1.4.2023 con lo scopo di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Con la risoluzione in questione, ai codici tributo 7708 e 7718, previsti dalla risoluzione n. 71/2022 per la cessione del credito e lo sconto fattura, si aggiungono i seguenti:
- “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.
I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 71/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31.3.2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni riportate nei documenti di prassi su citati.
Inoltre si stabilisce
Ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
Ulteriori codici tributo
Allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.
I crediti in questione sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Precisa la risoluzione
Durante la fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute e sulla scorta dei dati emersi dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni (con annessa ripartizione), l’AE svolge controlli automatizzati per riscontrare che la somma usata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. Nel caso in cui tale valore massimo sia superato, il modello F24 verrà rifiutato e tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso i servizi telematici dell’AE, verrà comunicato che il pagamento è stato respinto.
Nota
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Sitografia
www.fiscooggi.it
Cecilia Valente