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CCNL C018 - Addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all'installazione di impianti
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Con la circolare n. 43 del 21.4.2023, INPS ha fornito indicazioni riguardo alle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
Con riferimento all’anno 2023, è stata analizzata la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
Vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei seguenti lavoratori:
Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, anche per altre prestazioni: congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, la cui origine è inquadrata nell’anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
L’indennità di maternità/paternità e l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere invece calcolate utilizzando i seguenti importi:
Nella circolare inoltre, le tabelle sui valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Sitografia
