Certificazione SOA, AE chiarisce su superbonus e bonus edilizi

Con la circolare n. 10/E del 20.4.2023, Agenzia delle Entrate chiarisce e dà importanti indicazioni sulla sfera applicativa dell’obbligo di certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi.

AE precisa

Per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti di data certa stipulati prima di tale data, per l’utilizzo del superbonus e degli altri bonus edilizi, anche successivamente al 1° luglio 2023, non è richiesto il rispetto delle condizioni SOA. L’accesso al superbonus e agli altri bonus edilizi otterrà il bollino verde in caso di esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro. Il documento si sofferma in particolar modo sulla decorrenza e sull’ambito di applicazione della nuova normativa.

Lente di ingrandimento sulla certificazione SOA: cos’è?

La certificazione SOA consiste in un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. In questo modo, l’impresa risulta in possesso dei requisiti richiesti quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica-finanziariaidonee capacità tecniche e professionali.

Certificazione SOA: quando è obbligatoria?

L’art. 10-bis del DL n. 21/2022 illustra come, per il riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA ex art. 84 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare

Dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, per il riconoscimento degli incentivi fiscali richiamati, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:

  • imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA;
  • imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente oppure all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Dal 1° luglio 2023

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali suddetti, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA. Pertanto, in caso di lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio della certificazione.

In sintesi, la sfera di applicazione

Secondo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire del superbonus e degli altri bonus edilizi a prescindere dalle condizioni SOA, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022; negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
  • per i contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali appena richiamati, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle condizioni SOA; tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; dal 1° luglio 2023, solo se le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nei sei mesi precedenti;
  • per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile usufruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute: tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, se le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della suddetta certificazione; dal 1° luglio 2023, solo se le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nei sei mesi precedenti;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, se le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
Conseguenze

Per le imprese titolari di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche nel caso in cui l’impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

Gli interessati

La normativa di riferimento prevede che le condizioni SOA riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Nello specifico, le disposizioni ex art. 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano in relazione alle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari. Ne consegue che le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’ art. 16-bis, comma 3, TUIR e a quello di case antisismiche di cui all’ art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.

Calcolo importo lavori

La normativa riguarda l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro. A tal proposito, la circolare evidenzia che l’importo dei lavori si deve intendere al netto dell’IVA. Inoltre, essendo tale limite calcolato con riguardo a ciascun singolo contratto di appalto o di subappalto, ne deriva che nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, qualora il valore dell’opera superi 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo se le stesse svolgano lavori di importo superiore a tale cifra.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.redigo.info

Cecilia Valente