Superbonus, finalmente chiarimenti da AE. Tempi differenziati per obbligo SOA

Agenzia delle Entrate entra nel merito della “condizione SOA” per gli interventi edilizi ammessi al Superbonus. Dopo la richiesta dell’Ordine dei Commercialisti circa un intervento dell’Amministrazione finanziaria che potesse chiarire gli innumerevoli dubbi interpretativi, la stessa in data 17 febbraio 2023, ha pubblicato sul proprio sito web una faq chiarificatrice.

La problematica sottolineata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio, risulta evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, e proprio da queste date prende avvio la faq di Entrate.

Tempi differenziati per obbligo SOA

In caso di lavori, di importo superiore a 516 mila euro, che beneficiano degli incentivi fiscali non è necessario che la certificazione SOA sia acquisita già al momento della sottoscrizione del contratto.

Sappiamo, infatti, che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, per i contratti stipulati nel 2022.

Mentre, risulterà obbligatorio l’essere in possesso della certificazione SOA all’atto di sottoscrizione del contratto di appalto, a partire dal 1° luglio 2023.

Apprezzamento dei Commercialisti

Il Presidente de Nuccio ha espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità di Agenzia delle Entrate nel “fornire una rapida risposta che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio Nazionale al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicativi“. La tesi interpretativa del Consiglio Nazionale in materia di applicazione temporale del requisito SOA per gli interventi ammessi a Superbonus 110%, così si legge nell’informativa n. 21 del CNDCEC, è stata dunque accolta dalle Entrate.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.press-magazine.it

www.redigo.info