Controllo a distanza dell’attività lavorativa: le indicazioni

Con la Nota n. 2572 del 14.4.2023, l’INL ha impartito le indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, qualora manchi l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU, per l’installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Controllo a distanza VS tutela dei lavoratori

La libertà e la dignità dei lavoratori sono valori fondamentale nella vita. Ogni lavoratore dovrebbe essere messo in condizione di vivere in modo dignitoso, senza abbrutirsi per le umiliazioni, la miseria, le discriminazioni. Il lavoro è parte integrante della nostra vita: qualsiasi sia il lavoro che facciamo l’importante è farlo con passione, dedizione e, soprattutto, con libertà. 

Sul controllo a distanza, la Legge n. 300/1970

L’articolo 4, comma 1, della legge in questione, ha stabilito che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo-produttivo e per la sicurezza sul lavoro. Soprattutto, possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla R.S.U. o dalle R.S.A..

In mancanza di accordo, le indicazioni

In mancanza di accordo collettivo, è stato chiarito dalla normativa in oggetto, che gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro oppure, nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La nota nella Nota

L’INL, nella nota in questione, chiarisce l’importanza dell’accordo con le rappresentanze aziendali e rammenta che, la dimostrazione dell’assenza o del mancato accordo con le RSA O RSU, rappresenta la “conditio sine qua non” per la procedura autorizzatoria. In difetto di accordo tra datore di lavoro e rappresentanze, l’eventuale consenso dei singoli lavoratori, seppur informato, non permetterà di considerare l’installazione legittima e non concederà l’esenzione dalle sanzioni penali.

In caso di mancato accordo, le indicazioni per le imprese

  • le imprese con più unità produttive collocate nella medesima sede territoriale dell’INL , possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, dopo la verifica delle condizioni previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate;
  • le imprese con unità produttive collocate in diverse province, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali oppure, in caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, alla sede centrale.

Trattamento dati personali

L’INL sottolinea inoltre, la necessità di equilibrare le finalità di sicurezza del lavoro e del potenziamento dell’organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, stante il quadro normativo sul trattamento dei dati personali.

Precisazioni

E’ stato chiarito che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970.

Di conseguenza

L’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

Indicazioni di verifica

Gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano legati alle esigenze di cui sopra. Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo strumento di geolocalizzazione, l’INL ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

Alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e anche per gli autonomi.

Le garanzie fissate dall’articolo 4, si applicano anche all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche o socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità. Sono compresi anche i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle sale da gioco dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.  

Sitografia

www.ispettorato.gov.it

www.redigo.info