Cessione bonus energia, estese le modalità attuative
La Legge di bilancio (articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46) riconosce alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, taluni crediti d’imposta pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti (c.d. “bonus energia“). Con quali modalità attuative?
Essi sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, possono essere ceduti a soggetti terzi purché:
– “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito;
– il credito d’imposta venga utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (in compensazione tramite modello F24) ed entro lo stesso termine.
Inoltre, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospenderle (fino a 30 giorni, per effettuare i necessari controlli preventivi) ove esse presentino profili di rischio.
Modalità attuative del bonus energia
Le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta sono state approvate con diversi provvedimenti agenziali. Un ulteriore documento di prassi, con data 3 marzo 2023, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, estende le disposizioni attuative di un provvedimento del 30 giugno
2022 agli ulteriori crediti d’imposta a favore delle imprese:
a. a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
b. dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a., in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
c. a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
d. diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
e. esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.
evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Ancora, il provvedimento 3 marzo 2023 recepisce la nuova scadenza per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022.
Concretamente, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta sopra elencati, vengono anche – nella medesima sede – approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it