Certificazione di parità: differimento del termine
Con il messaggio numero 1269 del 3/4/2023, INPS comunica il differimento del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere, al 30 aprile 2023.
Procediamo per gradi
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 sono state rese le indicazioni e le istruzioni operative riguardanti l’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Delucidazioni
In base all’art. 46- bis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Per certificazione si intende, il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale.
Sul differimento del termine. Modalità di trasmissione delle richieste
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022. Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento del termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati, è ora portato al 30 aprile 2023. Inoltre, per quanto riguarda le modalità di compilazione delle richieste, è stato specificato che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale (da stimare per l’intero periodo di durata della certificazione) e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero recanti una retribuzione media inesatta, i soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.
Scaduto il nuovo termine fissato
Le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022. All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
Modalità di fruizione
L’esonero autorizzato, potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. Per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Controlli
INPS provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell’esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell’ambito delle specifiche competenze, dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Certificazione dopo il 31 dicembre 2022
Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite successive apposite indicazioni.
Sitografia
www.inps.it
Cecilia Valente