Ufficializzato il decreto Bollette

E’ in Gazzetta Ufficiale n. 76/2023 il decreto legge n. 34 (c.d. “decreto Bollette“) che reca, tra altre, la novità dell’istituzione di un contributo a favore dei clienti domestici, in misura fissa ma differenziata in ragione delle zone climatiche, riconosciuto purché i prezzi del gas siano stati elevati negli ultimi tre mesi dell’anno.

Nel decreto anche la riformulazione del calendario delle definizioni agevolate 2023, con la procrastinazione a fine settembre di termini ultimi per: il ravvedimento speciale; la chiusura delle liti pendenti; la conciliazione agevolata; la rinuncia in Cassazione.

Contestualmente, nuova data riguarda le violazioni formali: sono sanabili pagando entro il 31 ottobre.

Il versamento integrale delle somme dovute secondo le modalità previste dagli istituti definitori esclude la punibilità per alcuni reati tributari.

Quali altre novità nel decreto bollette?

Il primo articolo conferma sino a giugno il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute a clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Nel 2023, lo sconto sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro, soglia innalzata rispetto ai precedenti 12mila euro. Il riconoscimento avviene in automatico, essendo sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenuto l’attestazione dell’Indicatore.

Per le forniture dirette, lo sconto è attribuito nella bolletta applicando la componente tariffaria negativa; per quelle indirette (forniture di gas condominiali, centralizzate), è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale.

La misura dell’agevolazione dovrà essere rideterminata dall’Arera, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno scorso.

Il decreto aumenta poi la platea dei destinatari del bonus sociale, ricomprendendo i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro: dal secondo trimestre 2023 alla fine dell’anno tale valore è innalzato a 30mila euro.

Con l’articolo 2, il Bollette estende di un trimestre l’aliquota ridotta (5%):

– alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (se si usa il sistema dei consumi stimati, l’Iva è al 5% pure sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi);
– alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema per il settore del gas, anche nel secondo trimestre ne è assicurato l’azzeramento.

E’ il terzo articolo che introduce la novità di cui in premessa: un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale. Come anticipato, la quota sarà fissa per tutti ma differenziata in base alle zone climatiche, presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde. Spetta dal 1° ottobreal 31 dicembre 2023 qualora, con riferimento a ciascuno di quei tre mesi, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso risultasse superiore alla soglia di 45 euro/MWh. I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale, sulla base del quale l’Arera dovrà determinare le modalità applicative e l’entità del beneficio.

L’articolo 4 conferma, per il secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. L’entità del contributo straordinario, questa volta, è più contenuta. Beneficiano della misura:

– le imprese energivore, i cui costi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Spetta loro un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per l’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in quel periodo, l’incremento del costo va verificato tenendo conto della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la sua produzione, mentre per determinare il bonus si considera il prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Pun (Prezzo unico nazionale di riferimento per gli acquisti di energia alla borsa elettrica italiana);

– le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per esse, il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;

– le imprese gasivore e non gasivore, se il prezzo del gas nel primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (Mi-gas), ha subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Corretto il contributo di solidarietà temporaneo

Un correttivo riguarda la modalità di determinazione del reddito complessivo per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti), posto oggi a carico di chi produce energia elettrica o gas metano, estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi, nell’ipotesi in cui da tali attività derivi, per l’operatore economico, almeno il 75% dei suoi ricavi relativi al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l’articolo 7 del nuovo decreto dà via libera al cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano) se le norme che regolano quest’ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La novità riguarda i contributi istituiti alla data di entrata in vigore del “decreto Bollette” ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

www.fiscooggi.it