Una tantum autonomi e professionisti non titolari di partita Iva

L’articolo 2-bis del dm 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell’una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità.

La circolare Inps n. 30/2023 evidenzia che tra gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis del citato decreto interministeriale le seguenti categorie:

a. assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli): il requisito della titolarità della partita IVA è soddisfatto laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022;

b. soci di società o componenti degli studi associati: il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Le due categorie ora menzionate rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del decreto 19 agosto 2022.

Autonomi e professionisti non titolari di partita Iva

I lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali Inps.

Come presentare la domanda di indennità?

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto (percorso: “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”); una volta autenticati – con SPID, CIE o CNS – sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

Una volta presentata la domanda, si potrà accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Sitografia

www.inps.it