Quota 103 con le novità della Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2023 introduce nel nostro ordinamento – con l’articolo 1, comma 283 – l’articolo 14.1 al dl n. 4/2019 (legge n. 26/2019), che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” (c.d. “Quota 103“) al raggiungimento:
– di un’età anagrafica di almeno 62 anni;
– un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
Il successivo comma 284 coordina la previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile.
Con circolare n. 27/2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.
Ambito applicativo di Quota 103
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 i due descritti requisiti, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.
Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Sitografia
www.inps.it