Opzione donna, requisiti e condizioni. Chiarimenti sulla domanda di pensione
La disciplina relativa all’accesso alla pensione anticipata, ovvero la c.d. opzione donna, è stata modificata dall’art. 1 , comma 292, della Legge di bilancio 2023. Successivamente a tale rinnovo, l’Inps ha prontamente pubblicato la circolare n. 25 che chiarisce i requisiti di accesso e i passi da seguire per ciò che concerne la presentazione delle domande.
Ripercorrendo il comma 292, sappiamo che il diritto a tale trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici, dipendenti e autonome, che alla data del 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino in determinate condizioni, che rappresentano i requisiti necessari all’accesso alla pensione anticipata.
Requisiti e presentazione domanda
La norma in esame, affinché possa essere applicata alle lavoratrici che ne facciano domanda, propone le condizioni necessarie.
Età anagrafica
Il requisito anagrafico si attesta ai 60 anni, ma può essere ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. Tale riduzione massima si può applicare anche alle lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’art. 16 del decreto-legge n. 4/2019, anche in assenza di figli. Pertanto, tali lavoratrici possono accedere all’opzione donna con 58 anni di età, fermo restando i 35 anni di contribuzione, maturati al 31 dicembre 2022.
Assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità
Il requisito dell’assistenza si considera effettivo in presenza della convivenza, la quale permette alla lavoratrice di usufruire del congedo straordinario, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001.
Alla lavoratrice è riconosciuta anche l’ulteriore condizione, nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap non possano prestare assistenza perché di età superiore ai 70 anni o affetti anch’essi da patologie gravi e/o invalidanti o che siano deceduti.
Licenziamento o caso di crisi aziendale
La norma si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo o al 1° gennaio 2023 o in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Per cui si specifica che:
- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
La documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni suddetti va allegata alla domanda di pensionamento, se richiesto.
Decorrenza del trattamento pensionistico
Le lavoratrici possono conseguire la pensione decorsi:
- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Sitografia
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Melania Baroncini