Bonus edilizi, sconto in fattura ammesso su tutta la spesa sostenuta
La cessione della detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, sotto forma di sconto in fattura, è ammissibile su tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella fattura di acquisto, emessa a saldo del corrispettivo.
La precisazione in merito all’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura è contenuta nella risposta n. 238 del 3 marzo 2023. Nel documento, Agenzia delle Entrate esamina il caso di un fornitore di climatizzazione e impianti fotovoltaici, che ha emesso una fattura in acconto ed una fattura a saldo con l’applicazione della detrazione del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito, applicabile ai sensi dell’art. 121 del c.d. decreto “Rilancio”.
Il cliente, si specifica successivamente, ha provveduto ad inviare il modello di comunicazione dell’opzione per il 50% del valore dell’intervento.
Applicazione sconto in fattura, nuove precisazioni
Premettendo che la disciplina sui bonus edilizi ha accolto varie modifiche, tra cui l’estensione della possibilità di applicare sia lo sconto in fattura sia la cessione del credito alle spese sostenute dal 2020 al 2024, l’Amministrazione finanziaria ha specificato, in riferimento al caso in oggetto, che:
- l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame dell’accordo, delle fatture e dei bonifici.
Pertanto, nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione, né l’abbia ceduta a terzi, Entrate è dell’avviso che la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto sia ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta.
Dunque, al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.
Nonostante l’errore di fatturazione commesso dall’istante, quindi, lo sconto in fattura può essere applicato, ma solo nei casi in cui siano rispettati gli altri presupposti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it
Melania Baroncini