Reddito di lavoro dipendente. Stock option e diritto di opzione

Sono redditi di lavoro dipendente i redditi che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri» (art. 49 Tuir). Ai fini della determinazione di tali redditi, l’articolo 51 del Testo unico stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

E’ reddito di lavoro dipendente anche il compenso in natura

Sulla base di quest’ultima disposizione, sono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra cui rientra l’assegnazione di azioni di società quotate (come nel caso trattato in risposta n. 168 del 26 gennaio 2023), il cui ”valore normale” è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.

Al fine di determinare quale sia il momento in cui le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione in capo allo stesso, tale momento va individuato nella data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione, a prescindere dal momento di materiale emissione o consegna del titolo (o eventuali annotazioni contabili).

In particolare, il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà.

Così, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) – non tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso – l’opzionario (il dipendente), per l’esercizio
del diritto attribuitogli, deve manifestare espressamente la volontà di giungere al contratto definitivo. Pertanto, le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione.

Altro aspetto qui precisato riguarda la determinazione della base imponibile: le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, al momento dell’esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa.

La fattispecie indicata nella risposta 168/E permette, poi, all’Amministrazione finanziaria di chiarire che l’assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all’assegnazione di azioni della Società ma consente loro unicamente di ricevere un pagamento in contanti (Payout Entitlement) al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l’avvenuta l’operazione di IPO.

Nel caso rappresentato, alla data di esercizio dell’opzione da parte di alcuni dipendenti, gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo ovvero la titolarità delle azioni che la Società avrebbe successivamente assegnato, decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

Al riguardo, poiché ai fini della tassazione del reddito in capo ai dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso di specie, l’Istante dichiara essere avvenuta al momento della ”materiale consegna” delle azioni, le Entrate ritengono che a tale data vada determinato il valore normale delle azioni assegnate (art. 9 sopraccitato).

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it