In breve. Una tantum 200 anche ai percettori di mobilità in deroga

Il decreto-legge n. 50/2022 (legge n. 91/2022) prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di 200 euro a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, siano titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 32, c.9).

Il dispositivo non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, ovvero prestazioni analoghe a quelle citate.

A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, con messaggio n. 4231 del 23 novembre 2022, estende l’ambito di applicazione della norma includendovi, per analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità. Comunica, pertanto, che l’indennità una tantum in argomento è riconosciuta anche in loro favore, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese alla normativa in commento.

Conseguentemente, verrà loro riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.

Relativamente al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro (art. 19, c. 9, decreto-legge n. 144/2022) in favore dei lavoratori in commento, l’Inps rinvia alla circolare n. 127/2022.

Sitografia

www.inps.it