Pronto ordini su incompatibilità e diritto astensione

Sulla professione del commercialista, in particolare sui temi della incompatibilità e del dovere di astensione, il CNDCEC ha pubblicato due pronto ordini.

Pronto ordini n. 177 (dovere di astensione)

Nel n. 177 del 2.11.2022, chiarisce aspetti della nomina di un componente del CDD quale Presidente di un collegio arbitrale e, come accennato, del dovere di astensione.

La gestione delle attività dell’Ordine e la promozione delle aggregazioni per favorire la formazione degli iscritti sono parte delle funzioni esclusive del Consiglio dell’Ordine e dei suoi membri, come pure le attività di sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria tramite il rispetto delle norme dell’ordinamento.

E’, pure, competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine la promozione della partecipazione degli iscritti alla vita dell’Ordine stesso. Ne deriva che, se le attività indicate nel codice deontologico (art. 28, co. 2) rientrano nelle funzioni che la legge professionale attribuisce espressamente al Consiglio dell’Ordine e ai suoi componenti, anche la limitazione dell’assunzione degli incarichi professionali la cui nomina è richiesta al Consiglio, collocata nel detto comma 2, non può che valere per i soli consiglieri dell’Ordine.

La ratio della norma – assicurare che il mandato istituzionale del consigliere nei rapporti con i terzi sia eseguito con correttezza, equilibrio e distacco, in assenza di interessi particolari e personali – sarebbe così rispettata.

Ne consegue che il divieto di assunzione di incarichi indicato nell’art. 28 richiamato riguarda i consiglieri dell’Ordine e non anche i componenti del Consiglio di Disciplina.

Il n. 184 (incompatibilità)

Passando al n. 184 del 3 novembre 2022, in tema di incompatibilità l’art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 vieta l’iscrizione all’Albo a tutti i soggetti cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è precluso l’esercizio della libera professione.

Se la società presso cui l’iscritto risulta dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego (l’art. 53, co. 1, del D.lgs. n. 165/2021 sancisce il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche determinato).

Pertanto, il professionista iscritto all’Ordine in base al domicilio professionale dovrà essere cancellato d’ufficio dall’Albo e potrà richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine costituito nel luogo di sua residenza anagrafica.

Viceversa, se il rapporto di lavoro è disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.

Sitografia

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