Trasparenza: prime indicazioni dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entra nelle dinamiche del decreto “Trasparenza”, dando specifiche con la circolare n. 19, pubblicata sul sito ufficiale il 20 settembre 2022.
In risposta alle numerose richieste di chiarimenti, fornisce così le prime attese indicazioni interpretative.
Decreto Trasparenza: indicazioni e chiarimenti
Ad occuparsi per primo dei dubbi insorti successivamente all’entrata in vigore del decreto Trasparenza era stato, lo scorso agosto, l’Ispettorato del Lavoro, cui la circolare n. 19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si raccorda per approfondire ulteriori aspetti, esaminando i punti salienti del provvedimento.
Rammentiamo qui che il principale obiettivo della riforma è rendere i rapporti di lavoro più trasparenti e prevedibili – seguendo le linee generali promosse dall’UE con la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo – e di informare il dipendente circa alcuni specifici, delicati profili.
Partiamo dai congedi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti, ad esempio:
– i congedi di maternità e di paternità;
– i congedi parentali;
– i congedi straordinari per assistenza a persone disabili;
– i congedi per cure degli invalidi;
– i congedi per donne vittime di violenza di genere.
Retribuzione e orario di lavoro nel Trasparenza
L’informativa prosegue con la retribuzione e suoi elementi, e con l’orario di lavoro programmato. Il datore ha, infatti, l’obbligo di informare il dipendente dell’importo iniziale della retribuzione, facendo riferimento agli elementi fissi e determinabili al momento dell’assunzione, tralasciando invece gli elementi variabili (come il premio di risultato, il buono pasto o altre misure di welfare aziendale).
Per quel che concerne l’orario di lavoro, il lavoratore deve essere preparato circa l’organizzazione del suo lavoro in termini di concreta articolazione delle ore lavorative, come anche sulle condizioni di cambiamenti di turno laddove il rapporto di lavoro si svolga, appunto, in turni o nei casi di lavoro multi-periodale. Tale nozione vale anche per i lavoratori discontinui.
Ulteriori obblighi
Specificati anche ulteriori obblighi circa le condizioni di lavoro. Ad esempio il periodo di prova. L’articolo 7 fissa la durata massima a sei mesi, termine che può però essere ridotto dalle disposizioni dei singoli contratti collettivi. Viene disciplinata anche l’estensione della prova, ma solo in casi corrispondenti ad assenze per malattia, infortunio e congedo di maternità e paternità obbligatori.
Al datore viene fatto divieto di impedire al proprio dipendente di svolgere attività lavorative parallele. Viene così difeso il diritto al cumulo di impegni solamente se questo non pregiudica la salute e la sicurezza e non è in conflitto di interessi con il principale lavoro.
Ultimo focus sulla formazione, che diventa obbligatoria. L’articolo 11 prevede che la formazione sia gratuita per tutti i lavoratori e sia considerata come orario di lavoro e svolta durante lo stesso.
Sitografia
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