Cambio di passo per la giustizia tributaria

Dal 16 settembre 2022, le disposizioni della Legge n. 130 del 2022 (Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204) riformuleranno contenuti e nomi della giustizia tributaria.

Nuova giustizia tributaria, i punti salienti della riforma

Le Commissioni tributarie cambieranno nome: saranno Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il giudice tributario potrà ammettere, per i ricorsi notificati a partire dal 16 settembre 2022, la prova testimoniale in forma scritta. Se, però, la pretesa tributaria è fondata su verbali e atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale sarà ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Le spese di giudizio, sempre partendo dai ricorsi notificati da domani, saranno maggiorate del 50% per la parte che rifiuta una proposta di conciliazione ottenendo poi, nel merito, meno di quanto previsto dalla proposta stessa.

Altra novità cambierà le controversie soggette a reclamo: le Corti possono proporre una conciliazione (in udienza o fuori udienza).

Sinteticamente, in caso di conciliazione e perfezionamento del relativo processo verbale, le spese di giudizio saranno compensate, salvo diverso accordo tra le parti. Se la proposta non verrà accettata senza giustificato motivo da una delle parti, resteranno a suo carico le spese di lite aumentate del 50%, ove all’esito della lite il riconoscimento delle sue pretese risulterà inferiore al contenuto della proposta.

Inoltre, sarà consentita la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Ovvero: per le controversie pendenti in Cassazione alla data del 15 luglio 2022, sono consentite due possibilità di sanatoria:

  • se l’Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente nei due precedenti gradi di giudizio e il contenzioso ha un valore fino a 100 mila euro, sarà possibile sanare pagando il 5%;
  • viceversa, nelle cause in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata anche solo parzialmente soccombente in uno dei due gradi di merito, la sanatoria potrà essere ottenuta pagando il 20%, purché il contenzioso abbia un valore fino a 50 mila euro.

Giudice unico

C’è poi la novità del giudice unico: per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, le controversie di valore entro i 3 mila euro affidate alle Corti di Giustizia tributaria di primo grado, saranno assegnate al giudice monocratico. Sono escluse dalla novità normativa le controversie di valore indeterminabile.

Infine, circa l’onere della prova la legge di riforma assegna all’Amministrazione la prova in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato, mentre il contribuente dovrà dare la prova delle ragioni della richiesta di rimborso, che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La decisione, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio, si concluderà con l’annullamento se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contradditoria o è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Sitografia

www.altalex.com

www.ipsoa.it