Assegno unico. Ulteriori titoli di soggiorno utili ai fini del diritto

La norma istitutiva dell’Assegno unico universale una tantum, il decreto legislativo n. 230/2021, prevede che i richiedenti posseggano determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno.

A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle Strutture territoriali sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale, e alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, l’Inps rende necessario integrare le indicazioni finora emanate in materia.

L’elenco dei titoli di soggiorno ammessi al beneficio dell’AUU

In aggiunta ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

  • Lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
  • Lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
  • Assistenza minori;
  • Protezione speciale;
  • Casi speciali.

Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.

Sitografia

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