Aiuti: rateizzazioni e termini di decadenza. Novità

La legge n. 91/2022, di conversione del “decreto Aiuti” n. 50/2022, ha strutturalmente modificato la disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi. Il decreto ha, inoltre, reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti iscritti a ruolo.

Rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro

A partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La nuova soglia di debito, secondo le condizioni appena descritte, va riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato i nuovi modelli per presentare istanza semplificata. Nei prossimi giorni sarà completato l’adeguamento del servizio “Rateizza adesso” (area riservata del portale), che comunque già consente, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione fino a 120mila euro ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Cambiano anche i termini di decadenza

La legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (in precedenza erano previste 5 rate). La decadenza comporta precludersi la possibilità di dilazionare il debito, ma non di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

I termini di decadenza differiscono in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione: per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020); per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate; per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

La compensazione crediti Pa/cartelle

La legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Estende, inoltre, la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Sitografia

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