Perimetro e base imponibile tra le Faq sul contributo contro il caro bollette

Sul tema del momento che è il contributo straordinario contro il caro bollette istituito dall’articolo 37 del decreto “Ucraina”, l’Agenzia arricchisce le indicazioni fornite dal provvedimento 17 giugno con Faq pubblicate sul sito internet.

Perimetro soggettivo

Il contributo è dovuto dalle imprese che esercitano attività riconducibili, in linea di massima, ai codici Ateco:

  • 06.20.00 Estrazione di gas naturale
  • 19.20.10 Raffinerie di petrolio
  • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
  • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento
  • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
  • 35.11.00 Produzione di energia elettrica
  • 35.14.00 Commercio di energia elettrica
  • 35.21.00 Produzione di gas
  • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
  • 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.              

Devono, invece, considerarsi esclusi coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 Esso non riguarda chi ha iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2021; è dovuto, invece, da coloro che l’hanno cominciata nell’intervallo temporale 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

Base imponibile

Per chi liquida l’Iva con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ad aprile 2021 e aprile 2022 – rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle Lipe trimestrali – concorrono alla formazione della base imponibile per un importo corrispondente all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.

Osserva, poi, l’Agenzia nelle Faq che il contributo va calcolato sull’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle Lipe relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, senza possibilità di estrapolare i valori riferibili alle attività svolte dall’obbligato e non interessate dal contributo. La norma istitutiva non prevede lo scorporo.

Infine, sulla possibilità che l’accisa pagata sui prodotti petroliferi vada inclusa nel calcolo, una risposta ribadisce che per la determinazione del contributo è necessario fare riferimento esclusivo agli importi evidenziati nelle liquidazioni periodiche prese in considerazione.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it